Cardinale Legato a latere Fabrizio SerbelloniBANDO GENERALE DELLA LEGAZIONE DI BOLOGNA E SUO CONTADO Fatto pubblicare li 12. Ottobre 1756. DALL'EMINENTISS., E REVERENDISS. SIG. CARDINALE FABRIZIO SERBELLONI Legato a Latere di detta CittàPubblicato a Bologna nel 1756 da Clemente Maria Sassi, successore del Benacci per la Stamperia CameraleFotografieInsieme di disposizioni che definiscono una serie di delitti e relative pene. I delitti descritti vanno dalla bestemmia, all'osservanza delle feste, dalle varie forme di omicidio alle varie forme di furto, dal baccio (sic) violento ai delitti di carne, dagli incedi al (udite udite) ballo e giochi proibiti (Cap. XLIV), pag. 113. Nel capo XLIV si riporta il parere di importanti (gravi) dottori che asseriscono che al centro del ballo c'è il demonio; cionondimento, magnanimamente il legislatore continua affermando che nel ballo non c'è male intrinseco e che, se effettuato da persone oneste, può essere considerato un lecito divertimento. Per il resto vengono riprese le stesso disposizioni contenuto in un bando del 1610, già commentato in questo sito: la necessità di un permesso esplicito e il divieto di portare armi nelle feste da ballo e di lasciare fuori l'archibugio, dopo averne smontato l'acciarino. Le pene sono definite semplicemente come pene corporali gravi e gravissime, ad arbitrio del legato stesso, e vengono puniti anche quelli che partecipano alla festa senza ballare (nel bando del 1610 invece la pena era definita in tre tratti di corda). I suonatori (ancora una volta vengono definiti così i musicisti impegnati nelle feste da ballo) subiranno inoltre la perdita dei compensi e degli strumenti (esattamente come nel 1610). Rispetto al bando del 1610 quindi abbiamo maggiore arbitrio nell'assegnazione della pena (corporale), assenza di pene pecuniarie, pene anche nei confronti del padrone della casa dove si tiene la festa da ballo, ed infine viene citato il Demonio come possibile attore nel ballo. |
|||